In caso di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede, pacificamente, la produzione dell’avviso di ricevimento della prima raccomandata, contenente l’atto da notificare.
In caso di irreperibilità relativa, per temporanea assenza del destinatario e in mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, occorre l’invio di una seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetta CAD1) presso l’ufficio postale.
Con riferimento a detta seconda raccomandata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che non è sufficiente la prova della sua spedizione ma è necessario anche, “in una logica costituzionalmente orientata”, conoscerne gli esiti attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento (avviso di ricevimento della CAD).2
Una recente analoga vicenda prende le mosse dalla notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di un atto impositivo.
Il contribuente impugna il detto atto per nullità e/o inesistenza della notifica di atti prodromici tra cui l’invito al pagamento e l’avviso di accertamento.
Rigettato il ricorso, viene interposto gravame dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale che rigetta “l’appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite”.
Questa la motivazione: “…l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea a incidere sull’efficacia dell’atto (Cass. Civ. Sez. V, 12 febbraio 2013 n. 33663), essendo peraltro sufficiente nel caso in esame l’invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda l’avviso di accertamento, risulta inequivocabilmente dagli atti (cioè dalla relazione di notificazione dell’agente postale, inviata all’indirizzo coincidente con quello desumibile dalla residenza storica della contribuente nonché dalla copia dell’avviso di ricevimento, nel corpo del quale si dà conto dell’avvenuta immissione in cassetta nonché del deposito del plico presso l’ufficio postale, con contestuale emissione di raccomandata A/R) che lo stesso è stato depositato in busta sigillata all’ufficio postale per temporanea assenza della destinataria e ne è stata data contestuale notizia con immissione in cassetta e lettera raccomandata A/R”.
Di qui dunque il ricorso in Cassazione, poi accolto con ordinanza n. 30998 del 21 aprile 2024 .
Sull’importanza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – come detto – si era già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.4
Sussistevano infatti due orientamenti giurisprudenziali5 contrapposti in merito alla validità o meno della notifica di un atto impositivo a mezzo posta, quando in giudizio non veniva esibita la cartolina comprovante l’avvenuto deposito (CAD).
Con un primo orientamento, più risalente, si è costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale “diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD (in tal senso, le pronunzie Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017).
Tale linea ermeneutica, basata sulla lettera dell’art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982, art. 8, nella versione applicabile ratione temporis (in esito alla modifica di cui all’art. 2 del D.L. n. 35/2005, e prima dei successivi interventi di cui alle Leggi n. 205/2017 e n. 145/2018), secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, in combinato disposto con l’ultima parte del comma 2 secondo cui, tra i contenuti dell’avviso di ricevimento della CAD, deve esserci obbligatoriamente “l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito” dell’atto notificando presso l’ufficio postale.
Breviter, da tale duplice previsione in ordine all’ “effetto perfezionativo” della procedura notificatoria de qua, è stato dedotto tratto il convincimento che, a comprovarne il presupposto fattuale, sia sufficiente unicamente l’attestazione specifica di spedizione della CAD contenuta nel primo avviso di ricevimento riguardante non la stessa CAD ma l’atto notificando.
In tal modo era stato rinvenuto l’ago della bilancia tra gli interessi del notificante e del notificatario, ossia, in altri termini, tra la funzione di “conoscenza legale” (a cosiddetta conoscibilità) e quella di “conoscenza effettiva” dell’atto notificando.
Ai sensi di un orientamento più recente, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell’atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria diviene necessario accertare, in concreto, l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante finisce per essere onerato, sotto il profilo processuale, della produzione del relativo avviso di ricevimento (in tal senso, le pronunzie Cass. n. 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020)
L’ultima linea ermeneutica rivisita la “previsione di effetto” di cui al citato comma 4, conferendone una differente veste giuridica, affibbiando a tale effetto normativo un carattere solo “provvisorio” e sospensivamente condizionato all’accertamento, da esperire giudizialmente, sull’avviso di ricevimento della “seconda raccomandata”.
La necessità di tale verifica, unitamente al correlato onere probatorio, viene basata, come si diceva su, sull’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica del dato normativo stesso, in uno alla nota sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale, inerente alle norme di cui alla Leggi n. 890/1982 e n. 10/2010, circa il processo notificatorio ex art. 140 c.p.c..
Le Sezioni Unite hanno adottato tale secondo orientamento giurisprudenziale, sulla scorta che, nel sistema della notificazione postale, non può certo dubitarsi che, in mancanza di consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito assuma un ruolo essenziale al fine di assicurare la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (ossia, la citata sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale), in virtù della quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982, nella specifica parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione di firma del registro di consegna, assenza di persone idonee al ritiro) non fosse data la comunicazione stessa e che lo fosse con una “raccomandata con avviso di ricevimento”.
D’altronde, tale rilettura ermeneutica, inerente a uno “specifico segmento della procedura notificatoria”, è dissimile dalla disciplina ex art. 139 comma 4 c.p.c., concernente le ipotesi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario per le quali è previsto che sia spedita a quest’ultimo solo una “semplice” raccomandata che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo.
Tale evidente e pregnante diversità normativa ha un senso specifico, atteso che, nei casi di consegna a “persona diversa”, vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari conviventi, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno col medesimo un rapporto che il legislatore ha riconosciuto come astrattamente idoneo a tale fine e per cui ha prescelto una tecnica di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita ma, al contempo, semplificata.
Diversamente, nell’ipotesi di cui all’art. 140 c.p.c. non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale.
Pertanto la legge, “con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Va evidenziato che, operando un confronto tra la procedura notificatoria in esame con quella ex art. 140 c.p.c., entrambe sono fondate sullo stesso presupposto fattuale della “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), e pur nella diversità delle due modalità notificatorie (quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo), va rinvenuta una comune ratio legis che risiede nei principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Costituzione) e di parità delle parti del processo (art. 111 comma 2 Costituzione) e si concreta di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1 della Legge. n. 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).
In tal modo, è possibile rinvenire una linea di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario, traducendosi peraltro in un onere istruttorio di agevole espletamento, ossia la produzione di un avviso di ricevimento da parte del soggetto attivo del sub-procedimento notificatorio a formazione progressiva.
Dunque, unicamente, dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, conseguendo una ragionevole e fondata valutazione sulla sua ricezione, effettiva o quando meno “legale” (quale facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.
La produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce così l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate norme di cui all’art, 8 commi 4 della Legge. n. 890/1982, che, ove reputata giudizialmente conseguita, tramuta tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.
La Suprema Corte, avendo abbracciato l’orientamento allora più recente, secondo il quale, perché si abbia il perfezionamento della notifica, non è sufficiente l’attestazione di spedizione della CAD, ma è necessario l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) che chiaramente deve essere offerto in giudizio, pertanto, l’Ente impositore o l’Ente preposto alla riscossione che notifica l’atto poi impugnato, deve ivi produrre l’avviso di ricevimento.6
Questo il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
La decisione della Corte di Cassazione del 21 maggio 2024, attinente alla vicenda de qua, risponde allo stesso principio della necessità di produrre in giudizio la CAD senza che la protratta assenza del destinatario, anche alla ricezione della raccomandata relativa all’avvenuto deposito dell’atto (CAD), possa arbitrariamente impedire la notifica.
Secondo la sentenza, in assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione, l’agente postale dava notizia all’interessato del tentativo di recapito e del deposito dell’atto, inviando la prescritta raccomandata informativa (CAD).
Stante il mancato recapito anche di tale raccomandata, dovuto alla temporanea assenza del destinatario e/o di altri legittimati a ricevere, il postino lasciava un avviso nella cassetta della corrispondenza del contribuente, dando atto di tale adempimento nella ricevuta di ritorno poi restituita all’ufficio.
Nel caso in esame, nel giudizio di merito, l’ufficio aveva depositato sia la raccomandata contenente l’atto da notificare, sia quella contenente l’avviso dell’avvenuto deposito che però il destinatario assente anche in questo caso, non aveva curato di ritirare nei dieci giorni successivi.
In tale ipotesi, ha precisato la Corte richiamando il proprio precedente7, “quando dall’avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulti che l’agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza”.
Dunque, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.”, e la notificazione si considera validamente eseguita.
L’obiettivo è quello di evitare che il reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi possa pregiudicare sine die il perfezionamento della notifica.
La norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, l’avviso di deposito debba essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda “e pertanto l’agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell’avviso di ricevimento della CAD”.8
Più di recente, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità dellla produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell’iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre 2024.
1L’articolo 8 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato…presso il punto di deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l’avviso deve contenere, tra l’altro, “…l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato…, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.
2 Cass. Sez. Unite, 15 febbraio 2021, n. 10012, resa con riferimento alla notifica di un atto impositivo.
3La Corte di Cassazione ribadisce quanto già detto precedentemente (Cass. nn. 795 e 7536/2011; Cass. n. 8342/2012), ossia che, in tema di riscossione delle imposte, anche la Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), all’art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/1973, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Tale ultima situazione non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non vi è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”.
La Cassazione afferma dunque che il contraddittorio con il contribuente non è sempre necessario, non che per instaurare il contraddittorio sia sufficiente una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sentenza n. 3366/2013 della Corte di Cassazione rammenta come “in tema di riscossione delle imposte, anche l’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del Contribuente (in vigore dal 1°/8/2000: ‘5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dal la liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalia ricezione dei la richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non scorda come si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma’), non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973, ma soltanto ‘qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione’, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti 1 casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza concernente ‘aspetti rilevanti della dichiarazione’. In ogni caso, anche prima dell’entrata in vigore di detto Statuto, si è costantemente ritenuto che, in tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
La Corte di Cassazione conclude la pronuncia affermando: “Non è pertanto motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54 bis n. DPR 633/1972, l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’ impesta sui redditi o di quella sul valore aggiunto… l’omissione di tale comunicazione anteriormente alla iscrizione a ruolo non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di una condizione espressa di validità, stante la mancanza della sanzione della nullità (prevista dal legislatore sole nei casi di carenze dell’atto di speciale gravità e di inidoneità assoluta dell’atto a produrre effetti o ad assolvere alla sua funzione tipica),avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella. […] tale invito aveva l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento e non di costituire un atto prodromico e necessario ai finì dell’ iscrizione a ruolo”, cosicché “tale funzione deve ritenersi sia venuta meno con l’entrata in vigore dell’art. 11 cit., che ha fissato la sanzione in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito suindicato (cfr. Cass. n. 907/2002; n. 8859/2006; n. 22437/2008; n. 26440/10; Cass. n. 24925/2011; Cass. n. 5346/2012)”.
4 Con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute nel contrasto giurisprudenziale relativo all’interpretazione della regolarità della notifica a mezzo posta di un atto impositivo nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico, nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario.
5 Sostanzialmente, uno più risalente e formalista, l’alteo più recente e maggiormente garantista.
6 Interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica data dalla Corte Costituzionale all’art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982 e all’art. 140 c.p.c.
7 Cfr. ordinanza n. 8895/2022.
8 Cfr. ordinanza n. 19333/2022.
Paola Calvano