Just Entertainment (abbreviato JE) è una società di produzione discografica e di contenuti di intrattenimento, nata nel 2003 con sede legale a Roma e uffici a Milano e Londra.1
Il 7 marzo 2023, ha presentato al Comune di Sanremo una manifestazione di interesse “ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo, compreso il Red Carpet e del relativo Marchio […] al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival di Sanremo, il Red Carpet e le attività di promozione e diffusione allo stesso direttamente o indirettamente connesse”.2
Ciò in vista della scadenza3 – al 31 dicembre 2023 – della convenzione stipulata dal Comune di Sanremo con la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (“RAI”) per l’organizzazione e la realizzazione della 72a e della 73a edizione del “Festival della Canzone Italiana” e sul presupposto che il Comune avrebbe dovuto avviare una procedura di evidenza pubblica, cui JE era interessata a partecipare, concernente la 74a edizione del Festival (che avrebbe avuto luogo nel 2024).
La convenzione prevedeva che la RAI, sobbarcandosi integralmente le spese e le soluzioni tecniche necessarie, in piena autonomia, potesse organizzare le successive edizioni 74a e 75a del Festival di Sanremo. La presentazione anticipata di un progetto e di un programma al Comune rispondeva alla precipua esigenza di mettere, l’Ente locale, nelle condizioni di controllare l’utilizzo e lo sfruttamento del marchio del Festival di cui esso continua a essere titolare, concesso dietro pagamento di un corrispettivo, ma a differenza, del passato, senza prevedere alcuna forma di approvazione né controllo, da parte del medesimo, sulla qualità e sul livello tecnico-artistico del Festival, né sulla sua organizzazione e pubblicità.
Il Comune poneva altresì a disposizione il Teatro Ariston e altri locali pubblici, come il noto Casinò municipale e il Palafiori, occupandosi della correlata fornitura di addobbi floreali secondo quanto previsto in convenzione.
Orbene, a fronte della formale “manifestazione di interesse” esperita dalla JE, il Comune non rispondeva. Seguiva poi un incontro tra i rappresentanti della società e quelli del Comune, in cui questi ultimi dichiaravano che nessun affidamento era ancora intervenuto in favore della RAI con riferimento alle future edizioni del Festival.
Il 18 ottobre 2023, la società JE depositava il ricorso, dinanzi al TAR della Liguria, con cui impugnava il provvedimento, non conosciuto, in virtù del quale il Comune di Sanremo avrebbe affidato alla RAI la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana”4 e lo svolgimento della 74a edizione del Festival, nonché di eventuali successive edizioni.
JE, oltre al provvedimento di affidamento non conosciuto, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva eventualmente prorogato o rinnovato la convenzione o autorizzato la stipula di una nuova e quella avente ad oggetto la 74a edizione del Festival, chiedendone l’acquisizione in via istruttoria, proprio perché non noto.
Il ricorso, articolato in cinque motivi, volti sostanzialmente a denunciare più violazioni di legge e di eccesso di potere conseguenti all’omissione di una procedura a evidenza pubblica5 per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio e l’organizzazione del Festival, conteneva inoltre un’istanza cautelare volta a conseguire la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, nonché una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per l’ipotesi in cui l’auspicato accoglimento fosse intervenuto successivamente allo svolgimento della 74a edizione del Festival.
La RAI e il Comune di Sanremo si costituivano in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, perché a loro dire:
- la convenzione impugnata6, sottoscritta il 16 dicembre 2021 e gli atti ad essa relativi7, non riguardavano la 74a edizione del Festival8, ma soltanto la 72a e la 73a edizione, che avevano entrambe già avuto luogo al momento del deposito del ricorso;
- mentre gli ulteriori atti impugnati, relativi alla 74a edizione del Festival, non erano ancora stati adottati al momento del deposito del ricorso.
Il TAR adito respingeva, con ordinanza, la richiesta istruttoria formulata con il ricorso e fissava9 l’udienza per la trattazione della causa nel merito.
Il 20 dicembre del 2023, JE, depositando motivi aggiunti, impugnava, previa sospensiva, oltre agli atti già oggetto di impugnazione con il ricorso principale, anche:
- la delibera della Giunta comunale n. 314 del 21 novembre 2023 che aveva approvato la bozza di convenzione10 trasmessa da RAI il 7 novembre 2023;
- la suddetta convenzione stipulata con la RAI per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” e per lo svolgimento della 74a e della 75a edizione del “Festival della Canzone Italiana” per gli anni 2024 e 2025;11
- la determina da cui risultavano le entrate da destinare poi alle spese inerenti alla Convenzione sottoscritta con la RAI di cui al punto b);
- la nota del 23 novembre 2023 con cui il Comune di Sanremo aveva comunicato alla ricorrente che, con l’adozione della delibera n. 314 del 2023, la Manifestazione di interesse della JE era diventata improcedibile.
Il Comune di Sanremo e la RAI sollevavano l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, segnatamente per insussistenza dei requisiti soggettivi12 (mancanza già fondante il suindicato provvedimento che aveva dichiarato improcedibile la Manifestazione di interesse e non oggetto di specifica impugnazione da parte di JE) e dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, necessarie ai fini dell’organizzazione di un evento complesso quale il Festival di Sanremo.
La RAI sosteneva di essere l’unico soggetto legittimato allo svolgimento del noto evento secondo lo schema della manifestazione13 (il cosiddetto format), di aver ideato e organizzato il Festival per decenni, sopportandone tutti i costi creativi e produttivi, di essere esclusivo titolare del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno (il format, appunto), ai sensi dell’art. 167 Legge n. 633/1941, che riconosce i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno anche in capo al possessore legittimo dei diritti medesimi.
In particolare, la detta utilizzazione economica, a dire della RAI, prescinderebbe dall’utilizzo del marchio e quindi dalla sua concessione che, tutt’al più, può essere definita una componente14 dello stesso format, prospettando semmai una forma di comunione (sul format stesso) con il Comune di Sanremo, titolare unico del marchio.
Secondo tale prospettazione, il Festival, come concorso canoro risultante dalla associazione tra il marchio del Comune e il format ideato dalla RAI, non potrebbe essere oggetto di sfruttamento economico in difetto del consenso congiunto dei due comunisti. Per l’effetto, diverrebbe non possibile associare il marchio ad un format diverso da quello della RAI e dunque, sia in punto di logica che di diritto, parimenti non possibile esperire una procedura di evidenza pubblica avente finalizzata alla concessione in uso del marchio in parola.
Il Comune, dal canto suo, si dichiarava titolare non solo del marchio ma anche della stessa manifestazione, facendo leva sull’accordo col servizio televisivo pubblico finalizzato solo alla mera diffusione dell’evento.
Allegava, a conferma di quanto sopra, il fatto che, fino al 1991 a partire dal 1951, la città di Sanremo aveva organizzato il Festival da sola, mentre la RAI si era occupata esclusivamente della trasmissione, dapprima radiofonica e, dal 1955, televisiva.
La Rai stessa peraltro non aveva mantenuto l’identico format nel corso degli anni ma lo aveva più volte modificato15, dimostrando, per fatti concludenti, che non sussiste un legame inscindibile tra format e Festival.
Sotto il profilo giuridico, l’eventuale coincidenza tra l’organizzatore e l’operatore televisivo, questa non è una soluzione immodificabile ma discrezionale e generica e non vi sono ragioni per credere che risultati analoghi, se non addirittura migliori, potrebbero essere conseguiti con un’organizzazione di tipo diverso.
Secondo la tesi del Comune, JE non avrebbe potuto competere con la RAI non essendo un operatore televisivo ma solo un produttore e quindi privo di qualsiasi requisito fondamentale per organizzare l’evento.
Con sentenza n. 843/2024, il TAR stabiliva l’illegittimità dell’affidamento diretto da parte del Comune di Sanremo e quindi negava la possibilità per la RAI di utilizzare automaticamente il marchio “Festival di Sanremo”, fatta salva l’edizione del Festival del 2025, ordinando, per le successive edizioni, lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica.
Si badi bene, la decisione in parola non influisce sulla titolarità del format televisivo del Festival, rimasto in capo alla Rai.
Il TAR ha osservato che il Comune di Sanremo, titolare del marchio16, a fronte del pagamento di un corrispettivo ne concede l’utilizzazione, e chi la riceve (nel tempo è sempre stata la RAI), ha la possibilità di ricavare un profitto.
E sebbene non si applichi il Codice dei contratti pubblici, il comma 5 dell’art. 13 dello stesso, proprio in virtù della prefata opportunità di guadagno a favore di chi ottiene la concessione, prevede che l’affidamento debba avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, rispettando dunque la disciplina inerente alla contabilità generale dello Stato.
Nel tempo, tuttavia, il Comune di Sanremo non ha mai seguito tale iter, stipulando la convenzione direttamente con la Rai senza procedura di evidenza pubblica e, da ultimo, non prendendo in considerazione la manifestazione di interesse della società JE.
Il TAR ha altresì escluso l’ipotesi della comunione, come prospettata dalla RAI17, atteso che il diritto di autore non è tutelato come un diritto reale ma come un diritto della personalità e la comunione, ai sensi dell’art. 1110 c.c., prevede che i comunisti abbiano una quota ideale del bene in comunione e non una quota di proprietà esclusiva di parti ben individuate dello stesso.
La tesi della comunione peraltro non è sostenibile alla luce del fatto che la convenzione sottoscritta dal Comune con la RAI concede il diritto di utilizzazione non certo del format, ma del marchio di cui esso è titolare.
Del resto, JE non aveva manifestato l’interesse nei confronti del format televisivo della RAI ma unicamente del marchio, avendo l’intento di creare un nuovo format, diverso da quello RAI.
In definitiva, nel percorso logico-giuridico argomentato dal TAR, si rinviene una marcata distinzione ontologica: il format e il marchio sono due entità giuridiche distinte, tra l’altro nel caso di specie con due titolari diversi, e non si apprezzano motivi giuridicamente rilevanti per i quali il marchio registrato dal Comune di Sanremo non possa essere associato a un format diverso da quello proposto dalla RAI.
Breviter, è stata respinta la deduzione della RAI secondo cui il format di intrattenimento del Festival sarebbe indissolubilmente legato al marchio. Tale tesi nasceva da un apodittico postulato, tutt’altro che fondato, secondo cui il format, quale “struttura creativa” della manifestazione (copyright), non potesse essere disgiunto dal titolo “Festival della Canzone Italiana”, rappresentato dal marchio registrato dal Comune di Sanremo.
La sentenza ha invece sottolineato che il Comune è il legittimo titolare del marchio, avendolo registrato nel 2000 senza opposizione, neanche da parte della RAI, e può dunque concederne legalmente l’uso ad altri soggetti interessati. Tale facoltà implica che il Comune stesso possa liberamente associarlo a format differenti da quello attuale, purché sia rispettata la funzione distintiva del marchio stesso.
In altre parole, il TAR ha voluto dire che il marchio rappresenta il titolo della manifestazione e non un elemento inscindibile del format, il quale può essere soggetto a modifiche o sostituzioni senza che ciò comprometta la legittimità dell’uso del marchio, come chiarito, in passato, dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 552 del 2015.
Marchio e diritto d’autore (copyright) sono due entità che spesso vengono sovrapposte oconfuse tra loro.
Costituiscono istituti giuridici con regolamentazioni diverse e con differente regime degli effetti in ordine ai diritti che da essi derivano. La distinzione tra marchio e copyright è essenziale nel settore della proprietà intellettuale, poiché ciascuno di essi offre una protezione legale per tipologie eterogenee di creazioni dell’intelletto.
Il marchio, con la precipua funzione di distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altra impresa, consente al suo titolare l’uso esclusivo dello stesso ed il conseguente diritto di impedire a terzi l’utilizzo di un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o affini. Può concretamente consistere in nomi, loghi, slogan o altri simboli che rappresentano un brand.
In altre parole, il marchio è un veicolo di comunicazione che determina un nesso riconoscibile, univoco ed esclusivo, tra un bene o un servizio e l’azienda che lo produce o lo eroga. La protezione legale del marchio è valida per un periodo potenzialmente illimitato potendo, in astratto, essere rinnovato con modalità perpetua.
Diritto d’autore (copyright) tutela le opere dell’ingegno che siano creative e abbiano il carattere dell’originalità, come testi, composizioni musicali, opera d’arte visiva, spettacoli, produzioni cinematografiche o teatrali. Il copyright conferisce al creatore diritti esclusivi sulla riproduzione, distribuzione e modifica dell’opera. Tuttavia, la protezione può decadere se l’opera viene modificata in modo significativo. Quest’ultima inoltre si estingue decorsi 70 anni dalla morte dell’autore.
Occorre anche evidenziare che l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa, senza l’adempimento di alcuna formalità, quale deposito, registrazione, apposizione di rivendicazioni sui prodotti o similia. La questione in capo al diritto d’autore è quindi solo di natura probatoria, in quanto egli deve poter dimostrare la paternità dell’opera e il momento della sua creazione, circostanza non sempre facile da provare.
A tal fine, l’autore registra l’opera alla SIAE, depositandone una copia o una sua rappresentazione. Le modalità di deposito sono varie, a seconda della natura dell’opera che si intende proteggere. Anche il format televisivo, inteso quale idea centrale e struttura generale di un programma televisivo, è suscettibile di tutela autoriale e la SIAE prevede un particolare sistema di deposito, denominato “Deposito Format”, offerto dalla sua sezione DOR (Teatro e Opere Radiotelevisive).
Alla stregua di quanto argomentato, non risulta sussistere alcun vincolo di indissolubilità nemmeno sotto il profilo della proprietà intellettuale.
Rebus sic stantibus, il Comune di Sanremo è tenuto ad adottare la procedura a evidenza pubblica per conseguire l’utilità più elevata possibile dalla concessione dell’uso del marchio, in quanto il Festival non è un bene culturale, così come non lo sono il marchio, il format e tutti i diritti connessi.
Il TAR ha rilevato che peraltro i benefici economici derivanti dal Festival sono concentrati prevalentemente sulla RAI, mentre le entrate per il Comune appaiono modeste rispetto all’importanza e al valore economico della manifestazione. Il che determina anche un ulteriore profilo di illegittimità per violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Non si tratta cioè cose immobili o mobili, ma diritti immateriali connessi ad una gara per canzoni e del correlato spettacolo, diritti che non costituiscono testimonianze “aventi valore di civiltà”, né “espressioni di identità culturale collettiva”, contemplate dalle Convenzioni Unesco sul patrimonio culturale immateriale, concernendo, per converso, lo svolgimento di una manifestazione limitata nel tempo e nello spazio, con cadenza annuale.
D’altronde, non si sta trattando neppure dell’espressione di una consuetudine sociale, in quanto organizzata da soggetti pubblici e privati, né di un evento rituale o festivo.
La conseguenza immediata della decisione del TAR sarebbe dovuta essere quella di annullare le Convenzioni in essere, considerando però che l’organizzazione del Festival 2025 era in stato avanzato, e un annullamento della Convenzione avrebbe portato sicuramente all’annullamento dello stesso Festival ha deciso di limitare l’effetto caducatorio alle delibere di approvazione delle Convenzioni e al provvedimento che dichiarava improcedibile la manifestazione di interesse di Je, lasciando ferma invece l’efficacia delle Convenzioni18.
Ha fatto salve dunque la 74esima e 75esima edizione del Festival, ma dal 2026, il Comune di Sanremo dovrà indire una procedura di evidenza pubblica19, ciò vuol dire che la RAI potrebbe non essere più l’organizzatrice dell’evento canoro.
E se il marchio del Festival di Sanremo se lo aggiudicasse un soggetto terzo, questi dovrebbe dar vita a un format del tutto nuovo e diverso rispetto a quello esistente, mentre la RAI potrebbe continuare a organizzare un evento simile al Festival, ma con una denominazione diverso.
È di questi giorni la notizia dell’appello interposto dalla RAI.
1 “JE | Just Entertainment è un’etichetta discografica indipendente con sede a Milano, con uffici a Roma e Londra. Il suo ampio e differenziato catalogo di successi è unito da qualità e passione. Dal 2005 è diventata una delle aziende più proattive nel panorama dell’intrattenimento musicale europeo. Le sue attività principali sono: lo scouting di nuovi artisti, la produzione di nuovi contenuti musicali, la ricerca e l’acquisizione di nuovi cataloghi musicali, nonché la gestione dei diritti derivanti dalla loro commercializzazione. Grazie alla passione e alla visione ambiziosa del suo amministratore delegato Sergio Cerruti, JE è in grado di coinvolgere ogni giorno nuovi clienti attraverso la musica e l’intrattenimento. Il team, composto da persone giovani e creative provenienti da aziende del settore della musica e dell’intrattenimento, si occupa anche di altre attività correlate: Social Media Management e Distribuzione Video. JE è in grado di attivare piani social e programmi di monetizzazione trovando soluzioni di content management e creando progetti di ogni genere” (dalla sua pagina Linkedin). La proprietà è per l’88% della Music Investments Ltd e per il restante 12% di Ausonia-It S.r.l.
2 Tratto dalla “manifestazione di interesse”.
3 La scadenza era fissata al 31 dicembre 2023.
4 Si rammenta che la titolarità del marchio è in capo al Comune di Sanremo che lo ha registrato nel 2000.
5 “Evidenza pubblica” è un’espressione che venne utilizzata la prima volta da Giannini (GIANNINI Massimo Saverio, Diritto amministrativo, II ed., Giuffré, Milano, 1988, II Vol., pp. 797 ss.) ad indicare le procedure di gara finalizzate alla scelta di un contraente da parte della pubblica amministrazione, nell’osservanza delle regole pubblicistiche e delle norme di azione che sovrintendono, garantiscono e regolamentano il corretto esercizio del potere pubblico. All’ombra degli elementi che compongono il fenomeno processuale – specie quello penale – (CORDERO Franco, Procedura penale, IX ed., Giuffré, Milano, 2012, pp. 5 ss.), anche il procedimento amministrativo è espresso dalla manifestazione del potere pubblico, dal rito, dallo spettacolo e dal giudizio. Evolvendo culturalmente allo spettacolo (del tutto assente ab ovo nei modelli inquisitori sia dei processi, sia dei procedimenti), si sostituisce la partecipazione, la trasparenza dell’agire del potere pubblico, trasparenza ed esercizio del potere indirizzati entrambi al cittadino.
Ovviamente, l’evidenza pubblica riguarda tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione che rientra nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), così come indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007.
6 Convenzione non prorogata e non rinnovata.
7 Anche essi sono stati oggetto di impugnazione, tra questi si ricorda la delibera della Giunta comunale n. 310 del 3 dicembre 2021, che ha approvato la bozza di convenzione relativa alla 72a e alla 73a edizione.
8 La 74° edizione del Festival di Sanremo si sarebbe svolta, come si è svolta, nel 2024.
9 Ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
10 Di cui alla seguente lettera b).
11 Nota come la cosiddetta “Convenzione RAI”.
12 Il requisito soggettivo è la qualifica di operatore televisivo, perché JE non risulta avere la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete
13 Il format de quo è connotato dai seguenti elementi: canzoni inedite in lingua italiana; location definita nella città di Sanremo; cadenza annuale; struttura specifica: cinque serate consecutive nel corso di una settimana, nel periodo compreso tra fine gennaio e inizio marzo, con l’ultima serata di sabato dedicata alla decretazione del vincitore; due giurie, una popolare e una di esperti; cantanti-concorrenti divisi in due categorie (“campioni” e “nuove proposte”); un conduttore principale, coincidente con il direttore artistico, il quale è affiancato da più co-conduttori; sequenza ben definita nella presentazione dei concorrenti: nome della canzone, nome dei compositori della parte musicale, nome degli autori del testo, nome del direttore d’orchestra designato dalla casa discografica e nome dell’artista interprete; conferimento di un premio principale alla canzone più votata dalle giurie, consegnato dal conduttore e dal Sindaco nella giornata conclusiva di sabato, e di altri premi accessori (miglior testo in gara, miglior composizione musicale, miglior arrangiamento, migliore interpretazione e premio all’artista più votato durante la serata speciale); scenografia, che prevede un’iconica scala che conduce artisti, conduttori ed ospiti al palco, nei pressi del quale è collocata l’imponente orchestra, dotata di almeno cinquanta elementi e comprensiva delle seguenti sezioni: ritmica, tastiere, fiati, archi e coro.
14 Il marchio, nella tesi difensiva della RAI, si atteggerebbe a parte integrante del format, in quanto ne rappresenta il titolo.
15 Si è verificato nell’edizione speciale del 2021, dove a causa della pandemia di COVID, non era presente il pubblico, così come nell’edizione del 2004, ove non c’era coincidenza tra il conduttore e il direttore artistico, l’introduzione nello stesso anno del televoto del pubblico; l’interruzione nel 2006 delle cinque serate, di norma consecutive; l’alternanza di edizioni connotate dalla ripartizione dei partecipanti in categorie o sezioni (“Campioni” e “Giovani”) e edizioni (ad esempio, 2004 e 2019) in cui tutti i brani in gara concorrevano tra loro, senza essere suddivisi in due distinte categorie. Ma vi sono altri esempi concreti.
16 Bene pubblico immateriale.
17 La tesi della RAI ipotizza la contitolarità di un diritto reale (il diritto di proprietà) avente ad oggetto due parti distinte (il marchio, quale titolo della manifestazione e componente del format, da un lato; la restante parte del format, dall’altro) di uno stesso “bene” (il format, appunto), ognuna delle quali è di proprietà esclusiva di un soggetto diverso (RAI per le tutte le parti del format diverse dal titolo; il Comune per il marchio, cioè per il titolo).
18 “È evidente, infatti”, scrive il Tar in una nota, “che l’intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l’organizzazione del Festival e degli eventi collaterali da parte del concessionario del marchio individuato all’esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025”.
19 La procedura a evidenza pubblica risponde a esigenze di tutela della par condicio competitorum, di trasparenza, di non discriminazione tra gli operatori economici, in un’ottica di garanzia della concorrenza che faciliti meccanismi virtuosi all’interno del mercato.
Paola Calvano