La critica “emergenza carceri”, che tanto imperversa nel dibattito pubblico e politico, sospinta dall’esorbitante numero di suicidi registrato nella prima metà del 2024 (ad oggi oltre 75 i suicidi intramurari, numero destinato a salire entro la fine dell’anno), negli istituti di pena del territorio Nazionale, sembrerebbe, in teoria, avere le ore contate a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge, 8 agosto 2024, n.1121 , di conversione del “Decreto Carceri” (D.L. n.92/2024), recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”.
Una delle misure dirette, più agognate dalla popolazione carceraria, è “liberazione anticipata” ci cui all’art. 54, comma1, Ordinamento Penitenziario (O.P.)2 , modificata dall’art. 5 del Capo II del testo sopra menzionato, di recente entrato in vigore.
Anzitutto, l’art. 5 del D.L. n. 92/2024 prevede una sostanziale modifica della liberazione anticipata, incidendo, però, prevalentemente sui profili procedurali che interessano le Procure e gli Uffici di Sorveglianza nel riconoscimento del beneficio, piuttosto che su elementi sostanziali dell’istituto.
Sul fronte degli organi che curano l’esecuzione della pena, il neointrodotto comma 10 bis all’art. 656 c.p.p.3 inserisce una novità rispetto alla emissione dell’ordine di esecuzione, la cui pena da espiare deve essere calcolata, dalla Procura competente per l’esecuzione, tenuto conto anche delle detrazioni previste dall’art. 54 O.P.
Tecnicamente, l’ordine di esecuzione della pena – ex art. 656, comma 10 bis, c.p.p. – dovrà indicare non solo il termine di “fine pena“, netto e reale, calcolato sull’ammontare della pena in esecuzione, ma dovrà rappresentare al condannato anche il fine pena cosiddetto “virtuale”, potenzialmente riducibile in ragione dei semestri di liberazione anticipata che il condannato potrà maturare in fase di espiazione della pena qualora, quest’ultimo, partecipi all’opera di rieducazione ex art. 27 Cost.
Tuttavia, a scanso di equivoci, è doveroso evidenziare che non si tratta di una concessione delle detrazioni effettuata ex ante dal Magistrato di Sorveglianza4 sin dall’emissione dell’ordine di esecuzione, ma di una mera prospettazione futura – appunto di tipo “virtuale” – il cui riconoscimento potrà essere raggiunto e concesso, in concreto, al condannato, solo attraverso il vaglio del Magistrato di Sorveglianza mediante l’adozione di specifici provvedimenti di concessione.
L’obiettivo di tale modifica, in tale logica, sembrerebbe essere quello di far percepire, al condannato (libero o già detenuto), una prospettazione alternativa della pena futura e concreta di cui potrebbe, astrattamente, beneficiare: il termine finale della pena, in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o, contrariamente, la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni.
Insomma, una sorta di richiamo preliminare in capo al destinatario del provvedimento perché si impegni, durante l’espiazione della pena, a mantenere una buona condotta ed a partecipare attivamente all’opera di rieducazione affinché lo Stato possa premiare tali condotte facendo espiare al condannato una pena inferiore rispetto a quella richiamata nella sentenza di condanna passata in giudicato.
Ancora, il comma 3 dell’art. 5 del “Decreto Carceri” ha integralmente novellato l’art. 69 bis O.P. il quale disciplina le modalità di richiesta e concessione del beneficio della liberazione anticipata.
La nuova disposizione normativa prevede tre distinte modalità attraverso le quali il Magistrato di Sorveglianza, d’ufficio, provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell’ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (ovverosia la partecipazione all’opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri già maturati.
Infatti, il comma 1 dell’art. 69 bis O.P. sancisce che il detto magistrato provveda all’accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, in occasione della presentazione da parte dell’interessato di istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto.
In buona sostanza, la richiesta di liberazione anticipata, avanzata all’Ufficio di Sorveglianza, deve ancorarsi ad una finalità ben precisa.
Se le detrazioni ex art. 54 O.P. incidono sul calcolo della pena rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per accedere ad una delle misure alternative o benefici analoghi, allora il Magistrato di Sorveglianza – veicolato dalla istanza di accesso alle misure alternative o benefici analoghi e non, dunque, dalla istanza di richiesta della sola liberazione anticipata – d’ufficio valuterà la concessione della liberazione anticipata, previo accertamento dei presupposti.
Se, prima della riforma, il condannato, libero o detenuto, autonomamente o per il tramite del suo difensore, ad ogni semestre poteva avanzare la richiesta di liberazione anticipata per vedersi detrarre i giorni sulla pena finale, oggi non sarà più possibile: l’Ufficio di Sorveglianza non concederà più, di semestre in semestre, i quarantacinque giorni al condannato – previo accertamento dell’opera di rieducazione – su ogni semestre maturato, ma terrà conto di questi solo se la concessione delle detrazioni fa maturare i requisiti per accedere ad una misura alternativa, attraverso apposita istanza ai sensi dell’art. 656, comma 1, c.p.p..
La seconda modalità attraverso la quale il Magistrato di Sorveglianza provvede alla effettiva concessione della liberazione anticipata, è prevista dal novellato comma 2 dell’art 69 bis O.P.5
Questo attiene all’ipotesi in cui il beneficio della liberazione anticipata sui semestri residui sia funzionale alla scarcerazione del condannato, confermando quel fine pena “virtuale” indicato dalla Procura, al netto delle detrazioni, nell’ordine di esecuzione (ex art. 656, comma 10 bis, c.p.p.).
Le istanze di cui ai commi 1 e 2 dell’art 69 bis O.P. possono essere avanzate nel termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per accedere ad una misura alternativa o beneficio analogo ovvero al maturare del termine di conclusione della pena da espiare.
In altri termini, la concessione del beneficio potrà essere presa in considerazione solo allorquando il suo riconoscimento determini in quel momento o una riduzione di pena che in via diretta e concreta sia idonea a far sì che ciò comporti il maturarsi della soglia espiale necessaria per la misura alternativa o beneficio da richiedersi, oppure l’immediato approssimarsi del fine pena per evitare una espiazione in eccesso.
Tuttavia, nell’ultima ipotesi, tale interpretazione della norma non ci consente di capire cosa accadrebbe, ad esempio, se l’ultimo semestre valutabile ai fini della concessione della liberazione anticipata si completasse proprio nel suddetto trimestre finale di pena. Si tratta del periodo in cui il Magistrato di Sorveglianza -d’ufficio – dovrà accertare la sussistenza dei presupposti per concedere o meno le detrazioni ex art. 54 O.P.
Ancora, il richiamato termine di novanta giorni per poter presentare le richieste ex art. 69 bis, commi 1 e 2, O.P. potrebbe non essere sufficiente al Magistrato di Sorveglianza per poter accertare i presupposti6 – necessari per concedere o meno la liberazione anticipata – che di solito valuta attraverso le richieste di informazioni avanzate ai vari organi di controllo. Si pensi, in proposito, ad un condannato che durante l’espiazione della pena sia stato tradotto in diversi istituti penitenziari.
Proseguendo, il comma 3 dell’art. 69 bis O.P.7 disciplina la terza modalità attraverso la quale il Magistrato di Sorveglianza provvede a concedere la liberazione anticipata.
La possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse (diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69 bis O.P.) che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.
Dunque, se l’istante non indica espressamente un interesse specifico (ad oggi richiesto dall’art. 69, comma 3, O.P.) che legittima la richiesta di mero riconoscimento delle detrazioni a titolo di liberazione anticipata, il Magistrato di Sorveglianza – con ordinanza – dichiara inammissibile l’istanza.
In chiusura, i commi 4 e 5 dell’art. 69 bis O.P., rispetto alla decisione ed alla relativa impugnabilità, prevedono modalità piuttosto note: il giudice decide con ordinanza in camera di consiglio e senza l’intervento delle parti; l’ordinanza è comunicata al detenuto, al difensore (d’ufficio se non nominato uno di fiducia), ed al pubblico ministero (quello che ha sede nel circondario dell’Ufficio di Sorveglianza).
Costoro possono proporre reclamo entro dieci giorni al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio che decide ai sensi dell’art. 678 c.p.p..
Al riguardo, ulteriore novità rispetto alla precedente formulazione8 è in ordine alla decisione del Magistrato di Sorveglianza, decisione che non necessita più il preventivo parere del Pubblico Ministero.
Concludendo, sulla base di alcune considerazioni personali, tale strumentalità del beneficio, unitamente al restringimento delle possibilità di richiesta della liberazione anticipata – visto che un detenuto, magari con un fine pena lontano, non ha interesse ad avanzare, nel tempo, plurime istanze di liberazione anticipata al Magistrato di Sorveglianza poiché non ancorate ad un beneficio in termini di misure alternative alla detenzione ovvero termine finale della pena – piuttosto che porsi in armonia con la ratio e gli obiettivi prefissati dal suindicato decreto-legge, fronteggiando una realtà emergenziale come quella del carcere, apparirebbe di modesto impatto sulle criticità conclamate del nostro sistema penitenziario.
Se, da un lato si cerca di “andare a favore” del detenuto concedendo (una sola volta) la liberazione anticipata (preannunciata nell’ordine di esecuzione), purché funzionale ad un beneficio, ed a patto che il condannato partecipi attivamente all’opera di rieducazione, dall’altro lo stesso detenuto potrebbe non sentirsi premiato e valutato in ordine all’opera di rieducazione che pone in essere di semestre in semestre.
Sul piano procedurale, l’effetto di tale riforma, pertanto, circoscrive le possibilità per potersi vedere riconosciute le detrazioni a titolo di liberazione anticipata in uno alle specifiche modalità di richiesta, caratterizzate dalla strumentalità rispetto al beneficio cui si vuole accedere (misure alternative alla detenzione o alla scarcerazione) e dalla incidentalità delle stesse richieste, per rimuovere la necessità di formulare, nel tempo, autonome istanze per la liberazione anticipata.
A modesto parere dello scrivente, la riforma in materia di liberazione anticipata, così delineata, piuttosto che salvaguardare ed assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, mira -sostanzialmente – a lenire il lavoro degli uffici giudiziari andando a ridurre, anche se in astratto, il numero di istanze di liberazione anticipata innanzi agli Uffici di Sorveglianza, salvo che siano corredate da un funzionale ed effettivo interesse (art. 69 bis, commi 1,2 e 3, O.P.).
Inoltre, restano dubbi sulla sorte delle istanze di liberazione anticipata attualmente pendenti o, viepiù, di quelle avanzate in una data anteriore all’emanazione del decreto e non ancora iscritte.
L’intervento legislativo, in definitiva, ha tracciato una linea di demarcazione tra la realtà, carceraria e sociale, palpabile e preoccupante che impatta sulla vita dei detenuti, e la dimensione di virtualità che si vorrebbe raggiungere con i frutti di tale decreto-legge il quale, però, non sortisce quegli effetti da molti sperati, piuttosto rende difficoltoso il lavoro degli operatori del diritto, dal momento che si trovani innanzi una procedura apparentemente snellita, ma dai risvolti pratici non limpidi e che rischiano, per giunta, di produrre un effetto opposto.
1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 4 luglio 2024, n. 92, (in G.U. 09.08.2024, n. 186) ed entrata in vigore dal 10.08.2024.
2 Art. 54, comma 1, della Legge n. 354/1975: “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare“.
3 L’art. 656, comma 10 bis, c.p.p. così recita: “Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione“.
4 Il Giudice dell’esecuzione non si attiverà d’ufficio facendo espiare quella pena “virtualmente” ridotta che emerge dal nuovo ordine di esecuzione concedendo, quindi, de plano le detrazioni ex art. 54 O.P. Ma necessiterà di impulso, dalla parte interessata a vedersi riconosciute le detrazioni a titolo di liberazione anticipata, nel momento in cui quei semestri siano maturati e la pena, al netto delle detrazioni, possa condurre il condannato ad un regime di espiazione della pena alternativo (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà) od alla sua scarcerazione.
5 Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il Magistrato di Sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
6 La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 43091/2023, ha indicato i criteri che deve seguire il Giudicante per concedere o negare il beneficio penitenziario previsto dall’articolo 54 O.P. L’oggetto della valutazione del magistrato è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo, da riferire alla sua condotta esteriore, la quale certamente deve essere valutata con particolare riferimento all’impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Cass. Pen., Sez. I, n. 5877/2013; Cass. Pen., Sez. I, n. 12746/2012; Cass. Pen., Sez. I, n. 17229/2001).
7 Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.
8 Art. 69 bis, pomma 2, O.P., vecchia formulazione: “Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso”.
Dott. Paolo Carillo